Inter, squalifica Curva Nord: la decisione della Corte di Giustizia

Curva Nord
Curva Nord

INTER SQUALIFICA CURVA / MILANO – La Corte di Giustizia Federale, ascoltata la tesi difensiva degli avvocati di parte nerazzurra, ha deciso di sospendere la squalifica (e di avviare un supplemento di indagini, ndr) di due turni del ‘Settore Nord – Secondo Anello Verde’ dello stadio ‘Giuseppe Meazza’, inflitta dal Giudice Sportivo a seguito dei cori di “discriminazione territoriale” effettuati dai tifosi interisti al ‘San Paolo’ di Napoli. La Curva Nord, ovvero dove risiede il cuore pulsante del tifo interista, sarà quindi presente nel derby fra Inter e Milan.

“La Corte di Giustizia Federale, I Sezione, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione in punto di rito e di merito, con riguardo anche alla disposta applicazione della recidiva specifica, occorre disporre un supplemento di indagine circa la percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione, dovendosi constatare che nel rapporto dei tre collaboratori federali non vi è cenno circa l’esatta percezione del fenomeno da parte degli stessi per come collocati all’interno dell’impianto, bensì si ha riguardo solo alla “percepibilità” da parte dei due settori confinanti a quello occupato dalla tifoseria ospite; rilevato, altresì, che, impregiudicata in questo caso ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell’afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come “apprese dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive” e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Internazionale, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Internazionale del 15/12/13, assistono “normalmente” alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche sul punto fornite da parte ricorrente;
DISPONE
I supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l’esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, CGS, disposta in esito all’incontro Torino-Internazionale del 20 ottobre 2013″

 

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