Petardo Audero, la decisione UFFICIALE del Giudice sportivo

“Fatti particolarmente gravi, ma comportamento disponibile e collaborativo della società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto”

È arrivato il dispositivo ufficiale del Giudice sportivo in merito alla 23esima giornata del campionato di Serie A. C’era attesa per la decisione sul caso del petardo che ha stordito Audero e che è stato lanciato dal settore dei tifosi interisti durante Cremonese-Inter.

Ieri la Digos ha tratto in arresto il responsabile, un 19enne appartenente alla Curva, nello specifico al gruppo Viking.

Audero a terra stordito dal petardo lanciato dal tifoso dell'Inter
Petardo Audero, la decisione UFFICIALE del Giudice sportivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Giudice sportivo ha inflitto una diffida e multa all’Inter di 50mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni”.

Petardo Audero: “Fatti gravi, ma l’Inter ha collaborato per l’identificazione dei reponsabili”

“In particolare – aggiunte il dispositivo – al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti.

Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa”.

Cremonese-Inter: Audero a terra dopo il lancio del petardo
Caso Audero: divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo (AnsaFoto) – Interlive.it

Per quanto riguarda la diffida specifica, essa sta a significare che “al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS!”, conclude il Giudice sportivo.

Ieri il Ministero dell’Interno ha posto il divieto di trasferta ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, con eccezione per il derby con il Milan.

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